Manuale per fregare il lavoratore in tre mosse. Terza mossa: abolizione dell’articolo 18

Dopo la riforma delle pensioni e la riforma delle figure contrattuali, ormai in dirittura d’arrivo, ecco il nuovo assalto del governo sull’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Viste le resistenze, per quanto blande, alla sua totale abrogazione, la modifica proposta, che dovrebbe piacere alle parti sociali (quali?), è quella di conservare la sua vigenza per i lavoratori già assunti e, invece, sospenderla per i neoassunti. La propaganda demagogica del governo, sintetizzata dalla foto che Repubblica ha associato all’articolo Nuovi assunti senza articolo 18. Ma in cambio addio al precariato, racconta sempre lo stesso motivetto: in questo modo troveranno finalmente lavoro i giovani che la crisi sta colpendo in maniera più dura degli altri, i vecchi.

Già altrove abbiamo sottolineato come il conflitto generazionale che si sta tentando di mettere in piedi non sia reale, poiché senza i genitori che ancora lavorano i figli disoccupati sarebbero alla fame, poiché non sono i vecchi lavoratori ad aver provocato la crisi ma le aziende che, sempre e comunque, continuano a guadagnare. Ma qui si va oltre, si punta al risultato più ghiotto per le imprese, poter finalmente licenziare a piacimento i lavoratori. Nel dir questo, siamo delle malelingue? Pensiamo in negativo?

Beh, una prima e ovvia considerazione è che non avrà la tutela dell’articolo 18 chi è neoassunto e non chi non ha raggiunto una certa età. Per cui, saranno soggetti al nuovo regime tutti quelli che adesso non hanno un contratto a tempo determinato ma anche tutti quelli che saranno licenziati secondo le leggi già elastiche in vigore fino a oggi. Dunque, anche tutti i lavoratori a cui finisce la cassaintegrazione, anche tutti i lavoratori delle cooperative che vengono quotidianamente barattati e traghettati da una cooperativa all’altra, per fare solo alcuni esempi.

Ma una seconda considerazione ci viene in mente, più complessiva e legata al senso dell’operazione solo in apparenza tecnica e diretta a snellire il sistema. Una considerazione che nasce da un passaggio assolutamente chiaro dell’articolo di Repubblica:
«E' stato Vittorio Colao, amministratore delegato della Vodafone, a sollevare la questione […] ha ricordato che un gruppo come il suo può decidere dove aprire un call center. Può installarlo in Italia, oppure in Egitto, per esempio. Dipende dalle condizioni, dagli eventuali vantaggi fiscali, dalle potenzialità della manodopera, e dalla possibilità di programmare con certezza i costi che riguardano anche la flessibilità in uscita. Ed è qui che Passera ha risposto che il tema non sarà eluso, perché il recupero degli investimenti esteri in Italia (crollati dall'inizio della crisi del 2008), indispensabili per sostenere la crescita del Pil, si gioca pure su questo terreno, quello delle flessibilità del lavoro.»

A Davos si teneva l’incontro dei “potenti dell’economia mondiale” e lì il nostro attuale ministro dello Sviluppo Economico, ex banchiere (!), ha spiegato la riforma per una maggiore flessibilità nei licenziamenti in risposta all’esigenza ben chiara di una grande multinazionale: si apre una sede aziendale là dove il profitto può essere maggiore, cioè anzitutto dove i costi sono minori. Il licenziamento facile fa parte della voce riduzione costi per il capitale e non della voce “maggiori possibilità di trovare lavoro”!

Approfondiamo brevemente questa idea guardando il dettato di questo famoso articolo 18. Ma come?! Non ci troviamo scritto nessun tipo di vincolo che impedisca al padrone di licenziare, ci troviamo invece la sanzione per un licenziamento ingiusto! Ci troviamo scritto che è «inefficace il licenziamento […] intimato senza giusta causa o giustificato motivo» e che il padrone in questo caso è costretto a «reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro». Dentro ci troviamo dunque la difesa di quei lavoratori – che già adesso sono molti, dalla Fiat all’Esselunga – che vengono licenziati perché sono scomodi, politicamente, economicamente, per sentimento di antipatia o qualsiasi altra cosa. Non vengono licenziati per ragioni economiche riguardanti l’impossibilità dell’impresa di continuare a tenere quel lavoratore, pena la chiusura.
Dunque, abolire quest’articolo significa in concreto rendere anche assoluto, indiscutibile il potere del padrone. Perché se chiunque protesta può essere licenziato in cambio di una penale economica, è evidente che man mano i lavoratori si troveranno soli nel difendere le proprie condizioni di lavoro. Allora, l’abrogazione di questo articolo o la sua invalidità di fatto non serve a noi giovani per trovare lavoro…

Chiudiamo tornando sul giovane della fotografia intento a lavorare serenamente. Questo ragazzo domani avrà finalmente un contratto a tempo indeterminato. Dopo domani sarà licenziato per un motivo qualsiasi (proteste, richiesta di condizioni migliori, mancato servilismo nei confronti del superiore,…) ma, ci dicono, potrà godere di un indennizzo. Finito l’indennizzo avrà, si spera, un altro lavoro, magari proprio nel call center della Vodafone di Colao, ma senza poter contrattare le proprie condizioni. E se è stato licenziato troppe volte, forse, i nuovi possibili padroni inizieranno a storcere il naso. In ogni caso, intorno ai 55 anni (età in cui, secondo le statistiche padronali il lavoratore inizia a perdere in produttività), davanti all’ennesimo licenziamento, si troverà a dover accettare un lavoro del tutto dequalificato (quali conseguenze per il mutuo? E per la vita che si era faticosamente costruito?). Continuerà così fino alla soglia dei 70 anni perché, grazie al sistema pensionistico contributivo, l’instabilità salariale non gli avrà permesso di andare in pensione per anzianità. Ma, a quel punto, scoprirà che la differenza tra l’ultima retribuzione e la prima rata della pensione si sarà ridotta «dall’attuale 90% netto al 65-70%» (Guida n. 10 de «IlSole24Ore», Tuttopensioni, 3 dicembre 2011.). Per cui tornerà ad arrancare in cerca di un lavoretto. Ah, meno male – ma per chi? – che ci avevano già pensato nel 2008 (L. 133/2008, art. 19) a permettere l’accumulo di pensione e reddito da lavoro!

Art.18  

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