L’apparenza inganna: anatomia di un diritto amputato. La controriforma dell’art. 18

La riforma del lavoro proposta pochi giorni fa e ora al vaglio delle camere deve essere senza dubbio considerata come un pesante passo avanti nella “grecizzazione” dell’Italia o, più precisamente, nel processo di riduzione dei diritti dei lavoratori. Se Monti si è preoccupato di pubblicizzarla così freneticamente nel mondo e, soprattutto, in quei Paesi ben noti per le condizioni schiavistiche di lavoro, è perché sotto l’apparenza di voler spiegare scelte “tecniche” per attrarre investitori si nasconde in realtà un progetto politico ben chiaro e disastroso per la classe lavoratrice, diretto a ridurre le sue possibilità di vivere una vita dignitosa, di non essere perennemente sfruttata in nome del profitto altrui, di poter scegliere che uso fare dei propri guadagni e risparmi, di potersi esprimere liberamente e chiedere migliori condizioni per quei luoghi in cui passa la maggior parte della sua vita.

In questo senso è andata – bisogna ripeterlo anche se è evidente – la riforma delle pensioni, che, per dirne due, ha di fatto annullato la possibilità di andare in pensione secondo l’anzianità di contributi (una regola di civiltà per chi ha iniziato a lavorare in giovane età) e ha costretto tutti i lavoratori a rimettere i propri risparmi sul mercato finanziario (con i conseguenti rischi) imponendo la previdenza complementare.
In questo senso va la riduzione degli ammortizzatori sociali, della mancata tutela dei lavoratori anziani, dell’abbandono degli “esodati” caduti nel limbo dei troppo giovani per la pensione ma troppo vecchi per essere assunti da un qualsiasi capitalista.
In questo senso va la risistemazione dei contratti, interna al presente progetto, e soprattutto le tanto decantate estensione e stabilizzazione dell’apprendistato. L’affermazione propagandistica della Fornero, secondo cui con questa risistemazione le aziende inizieranno finalmente ad assumere, va ribaltata nella sua vera formulazione: le aziende assumevano e assumono secondo i loro bisogni e usando le forme contrattuali per loro meno onerose, e ora possono farlo a un costo minore e con agevolazioni che vengono di fatto pagate dagli stessi neoassunti. 
In questo senso va, soprattutto, la proposta di modifica dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che non riguarda i licenziamenti – ancora una volta bisogna esser chiari – ma il reintegro in caso il licenziamento sia ingiusto, ingiustificato o nullo. La sua trasformazione, al di là di tutti i falsi proclami del governo, sarebbe l’unico punto realmente (contro)riformato da questo governo. È una vittoria che la classe padronale vuole a tutti i costi portare a casa, perché, come disse uno dei suoi rappresentanti, “io devo poter avere un’arma carica puntata contro il lavoratore; poi magari non la uso; ma mi deve essere dato il diritto di averla e sbandierarla come una minaccia”. Sono decenni che ci provano e adesso ci sono molto vicini. Anche se, secondo i padroni, questa proposta presenta un’ipotesi più moderata rispetto a quelle delle settimane precedenti, non dobbiamo lasciarci ingannare.
Monti è stato molto chiaro al riguardo: le imprese «sono insoddisfatte perché avrebbero voluto la sparizione complessiva della parola reintegro dal panorama: credo che nel tempo considereranno che la permanenza di questa parola è riferita a fattispecie estreme e improbabili».

Cerchiamo allora di capire meglio perché Monti, nel suo essere palesemente dalla parte dei padroni, stia dicendo una verità e perché la risposta della Camusso («lo “considero un auspicio” perché “non ci siano imprese che vogliono licenziare illegittimamente”, commenta Susanna Camusso, leader della Cgil, che considera l'introduzione della possibilità del reintegro nei licenziamenti economici 'insussistenti' “un primo risultato della mobilitazione”» ) non ci possa che preoccupare nella sua incapacità di dire qualcosa che sia dalla parte dei lavoratori.

Per iniziare

Siamo di fronte a un testo che deve diventare legge e che ha anche l’obiettivo di orientare la giurisprudenza, per cui sarà inevitabile soffermarsi su piccole modifiche che in realtà nascondo il grande cambiamento da far passare. Intanto, due elementi che saltano subito all’occhio. Anzitutto, l’art. 18 cambia di nome. Non si chiama più “Reintegrazione nel posto di lavoro” ma “Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo”. Così, anche semplicemente dal titolo risulta chiara l’antifona: il reintegro diventa solo una delle possibili risposte al licenziamento già giudicato illegittimo, e sicuramente la meno desiderabile per il padrone che ha licenziato ingiustamente. In secondo luogo, nell’attuale versione dell’art. 18 il reintegro obbligatorio è limitato alle aziende oltre un certo numero di dipendenti e ai lavoratori stabilizzati a tempo indeterminato o in via di stabilizzazione col «contratto di formazione e lavoro». Già così, il motivo non riguarda il lavoratore ma l’azienda, poiché si è ritenuto che al di sotto di una certa dimensione i costi che deve sopportare siano eccessivi. Nel nuovo articolo, senza una ragione diversa da quella di far un favore ai padroni, l’art. 18 viene ridotto nella sua portata e al contempo non viene nemmeno esteso a tutti. Anzi, sono escluse tutte le forme contrattuali in entrata e la vigenza rimane solo per chi è a tempo indeterminato. Qualsiasi apprendista, dunque, per fare un esempio, rimane alla mercé delle ingiustizie del padrone con buona pace dell’equità sociale e del merito tanto sbandierati da “nostri” tecnici.
Ma entriamo nel merito.

Come e quando c’è il reintegro

I vari giornali e sindacati concertativi si sono subito spesi a parlare del ritorno del reintegro. In realtà nascondono o fanno finta di non vedere il vero problema, cioè i nuovi criteri e le limitazioni introdotte per rendere il reintegro l’ombra di se stesso e favorire, invece, il semplice indennizzo (per altro ridotto nel numero delle mensilità rispetto alle ipotesi precedenti).
Vediamo i casi che vengono previsti.

A) Nel caso di licenziamento discriminatorio, dovuto a matrimonio, a gravidanza o, ancora, a motivo illecito concordato tra le parti il reintegro è apparentemente conservato. Eppure, già per questi casi, la formulazione di alcune soluzioni non è per niente convincente.
1) Anzitutto, non viene minimamente considerato e men che meno risolto un problema noto ed emerso negli anni di attività dell’articolo: secondo i dati della giurisprudenza, il numero dei casi di appurata discriminazione è molto basso, e non perché, come per altre situazioni, il padrone si senta vincolato e minacciato dall’art. 18, ma perché l’onere della prova ricade sul lavoratore e ciò comporta delle evidenti difficoltà!
2) In secondo luogo, dobbiamo rilevare l’assenza assordante dell’«esecutività provvisoria» della sentenza di reintegro. Ora, proprio nei casi per i quali è stato reintrodotto il reintegro, quali potranno essere le conseguenze per un lavoratore che, cacciato dal posto di lavoro e ancora privo del salario nonostante la sentenza, si trovi a dover attendere il giudicato definitivo? Come sosterrà sé e la propria famiglia? Non possiamo non pensare che il motivo che ha spinto al silenzio su questo punto sia attribuibile alla sola volontà, che muove anche il resto della controriforma, di diminuire la tutela del lavoratore.
3) In terzo luogo, il ministro Fornero ha introdotto un escamotage giuridico degno del manzoniano Azzeccagarbugli. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Il vigente comma 5 dà la facoltà al lavoratore che ha il diritto di rientrare in azienda l’ulteriore diritto di scegliere il risarcimento al posto della reintegra. Di solito questa soluzione è preferita da quei lavoratori che sul posto di lavoro si sentono isolati e che sono presi di mira dal padrone. Se poi, il lavoratore, per sua scelta, non vuol saperne più niente e non risponde all’«invito» del padrone di rientrare né chiede il risarcimento entro trenta giorni, allora è come se rescindesse il contratto.
Il ministro ha diviso il comma 5 in due parti inserendo il termine di trenta giorni per la decadenza del contratto nella fattispecie generale. Cosa significa? Significa che viene meno la responsabilità del padrone! Infatti, nella nuova proposta non è più il padrone a dover agire per far tornare il lavoratore nell’azienda ma tutto ricade sulle spalle del giudice. In questa dinamica tutta ideale, il giudice ordina il reintegro e in teoria il lavoratore può rientrare nell’azienda. Ma quante volte è già capitato che il lavoratore dovesse lottare per ottenere quel che il giudice aveva già sentenziato. Sembra che Monti e Fornero non si ricordino (o, forse, al contrario, si ricordano troppo bene!) delle battaglie che spesso sono state attuate per far rientrare materialmente operai che la Fiat si ostinava a lasciar fuori dai cancelli della fabbrica anche con la sentenza di reintegro in mano. La nuova normativa, mentre da un lato rende più difficile qualsiasi lotta e organizzazione all’interno del posto di lavoro, dall’altro lascia isolato questo lavoratore ingiustamente licenziato, visto che se nessun dovere grava sul padrone.
Per quanto riguarda l’altra parte del comma 5, poi. Senza ragioni plausibili viene ridotto il numero di mensilità attribuibili in caso si richieda il risarcimento e per di più le si esclude dalla contribuzione previdenziale.
4) Infine, la nuova regolamentazione del risarcimento per il danno subito penalizza ancora una volta ingiustamente il lavoratore. Compare, infatti, la seguente frase: «… stabilendo un’indennità commisurata… dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative». Cerchiamo di immaginarci la situazione: il lavoratore è ingiustamente licenziato e ciò sconvolge, checché ne dica chi sta dall’altra parte, la sua vita; fa ricorso al giudice spendendo soldi e tempo (perché prima deve anche passare per il tentativo di conciliazione); intanto cerca di sbarcare il lunario alla ben e meglio per sopravvivere con la sua famiglia; vince e viene reintegrato; dulcis in fundo, il padrone, che ha compiuto un torto e giocato con la vita altrui, si trova a pagare di meno perché quel lavoratore si è cercato temporaneamente una fonte di reddito diversa! Perché il padrone colpevole deve avvantaggiarsi del lavoratore “intraprendente” che non può sopravvivere senza continuare a portare a casa uno stipendio e che quindi è costretto a cercarsi in fretta e furia un altro lavoro? Forse, la ministra Fornero, ex direttrice del consiglio scientifico di Confindustria, si sentiva in dovere di far trovare un regalo di Pasqua ai suoi devoti amici padroni.

B) A fronte di una così vasta trattazione per pochi casi ben definiti, appare sorprendente come siano sinteticamente risolti gli altri casi di nullità del licenziamento (ingiustificato motivo soggettivo e mancanza della giusta causa). Per esso non solo valgono le osservazioni fatte finora (assenza dell’esecutività provvisoria della sentenza, venir meno della partecipazione attiva del padrone nel reintegro, diminuzione delle indennità, riduzione ingiustificata della sanzione per il padrone) ma si aggiungono delle ulteriori penalizzazione per il lavoratore, spiegabili solo con il bisogno di ridurre sempre e comunque i costi per le aziende: 1) il lavoratore può vedersi riconosciuto un risarcimento del danno di massimo 12 mensilità (non più 15 come nei casi precedenti); 2) il giudice valuta questa indennità considerando non solo quanto guadagnato altrove dal lavoratore con un lavoro provvisorio ma anche «quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione»! In soldoni – è proprio il caso di dire – il lavoratore riceve un’indennità ridotta di una somma di denaro che non ha mai guadagnato ma che avrebbe potuto guadagnare se avesse accettato passivamente il suo licenziamento, non avesse combattuto per essere reintegrato e si fosse messo in cerca di un nuovo posto di lavoro! Quindi, visto che non l’ha fatto e si è intestardito sui suoi diritti è “giusto” che venga punito…

C) In ultimo, abbiamo il caso tanto decantato della nullità del licenziamento dovuta «alla manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo». Per comprendere questa fattispecie bisogna rifarsi alla conferenza stampa di presentazione del testo, in cui Monti ha bacchettato la Fornero per aver usato l’espressione impropria di “manifesta ingiustificatezza”. Se questo fosse stato il termine usato nel progetto, la Fornero avrebbe dato al giudice il potere di valutare in una certa misura le decisioni di ordine economico fatte dal padrone. Parlare, invece, di «insussistenza» significa dover dimostrare che non esiste alcun tipo «di fatto» economico posto alla base del licenziamento. È evidente che diventa sufficiente anche una ingiusta ma reale motivazione economica, cioè esistente ma non riconducibile all’attività lavorativa del licenziato, per far ricadere questo caso nell’ambito regolato dal solo indennizzo e non dal reintegro. Vediamo allora…

…quando bisogna scordarsi il reintegro

In tutti gli altri casi. Il lavoratore vede tramontata la possibilità di tornare al suo lavoro come recita il nuovo comma 5. Il licenziamento è ingiusto, la sentenza lo conferma, ma il lavoratore non può rientrare e si deve accontentare di un numero variabile di mensilità di indennizzo (da 12 a 24; da 6 a 12 nel caso di cause formali o procedurali) che viene deciso con criteri che hanno riguardo delle condizioni del padrone e non del lavoratore!
La maggior parte dei licenziamenti ingiusti con questa controriforma sarà regolata solo con l’indennizzo, ma ai padroni non basta. Per questo è stabilito un trattamento diverso dei lavoratori (basti pensare che 12 mensilità sono nel caso precedente il valore del solo risarcimento) che dipende unicamente dalle ragioni ingiuste, ingiustificate o inesistenti, scelte dal padrone per licenziare. Così, molto probabilmente, quest’ultimo motiverà il suo licenziamento ingiusto con le ragioni che alla fine gli costeranno meno. Per questo, poi, il lavoratore non ha voce in capitolo sull’indennità che riceverà per essere stato sbattuto fuori, per aver visto diventare precaria la vita propria e dei propri familiari, per essere costretto a cercare un nuovo lavoro. La quantità di soldi, infatti, dipenderà non dalle condizioni di vita del lavoratore, ma a) dalla sua «anzianità », b) dal «numero di dipendenti occupati» nell’azienda, c) dalle «dimensioni dell’attività economica» del padrone, d) dal «comportamento» e dalle «condizioni delle parti». Dove, per inciso, in quest’ultimo caso non è per nulla scontato come sarà valutato un lavoratore che si sia intestardito in sede conciliatoria a perseguire il suo diritto volendo passare in giudizio.  

Per farla finita

Ci sembra giusto concludere dicendo che è ora di farla finita. Ma non con i diritti dei lavoratori, bensì con queste proposte che non fanno altro che ridurre in stato servile chi lavora, lasciandogli giusto quanto basta per mangiare e per spendere. Perché sì – ce l’hanno ripetuto in tutte le salse – è importante spendere per far ripartire l’economia, ma ogni volta si dimenticano di dirci che questa ripartenza è solo quella dei profitti dei padroni. Quindi, noi lavoratori avremo abbastanza soldi per fare acquisti ma, con questa riforma, non avremo più diritti per vivere decentemente e decidere autonomamente come vivere. Allora, dobbiamo constatare che l’affermazione di Monti per tranquillizzare i capitalisti non è da prendere alla leggera. Rispecchia la realtà che vogliono. Dopo averci tolto le pensioni e le tutele sociali, aver fatto diventare l’educazione un privilegio, aver lasciato insicura e reso più cara l’entrata nel mondo del lavoro, vogliono completare il quadro impedendo ai lavoratori di opporsi a condizioni di lavoro disumane e pericolose, a turni massacranti, allo sfruttamento puro e semplice.

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Art.18  

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