Coop e sindacati all'attacco dei lavoratori. Nuovo accordo sulla rappresentanza

L'accordo sulla rappresentanza del 31 maggio, stipulato tra Confindustria e CGIL-CISL-UIL, è stato pensato per essere modello di disciplinamento nei posti di lavoro, applicabile ben oltre il dominio delle organizzazioni firmatarie, quasi come fosse un chiaro avvertimento: le nostre regole possono e debbono essere estese ad altre tipologie aziendali e ad altri settori fino ad inglobare la totalità delle relazioni industriali.

Non poteva non essere così per le Coop, un settore in forte espansione occupazionale (il 2012 era, a livello mondiale, l'anno delle cooperative), in cui le tutele dei (soci)lavoratori sono ridotte al minimo, basti pensare all'inapplicabilità dell'articolo 18 anche in presenza di concentrazioni superiori ai 15 dipendenti. L'accordo suggellato da AGCI, Legacoop, Confcooperative, per la parte padronale, e CGIL-CISL-UIL, per la parte sindacale, specifica in senso peggiorativo il testo del 31 maggio, rappresentando giuridicamente il matrimonio corporativo tra padronato e sindacato. Nella battaglia per la democrazia sindacale e per l'agibilità del conflitto nei posti di lavoro, si traccia una linea netta tra chi è “costretto” anche sulla carta a firmare allungamenti d'orario, riduzioni salariali, sottoccupazione e licenziamenti collettivi, e chi resta dalla parte dei lavoratori.

Per il testo e l'analisi dell'accordo del 31 maggio clicca qui.

Di seguito un riassunto per punti dell'accordo. Per il testo completo in pdf clicca qui.

1. Si apre la possibilità di aderire all'accordo anche in un secondo momento ;

2. calcolo della rappresentatività: media tra dato associativo e dato elettorale (solo dato associativo in caso di sole RSA);

3. la piattaforma favorita in trattativa sarà quella portata dai soggetti con un totale di rappresentatività del 50% + 1;

4. il contratto nazionale diventa efficace ed esigibile una volta firmato da i soggetti con rappresentatività del 50%+; consultazione dei lavoratori a maggioranza semplice, con modalità da definire contratto per contratto;

5. le parti si impegnano a non promuovere “iniziative di contrasto” con gli accordi così definiti; 6. eventuali iniziative di raffreddamento finalizzate a garantire l'esigibilità del contratto nazionale e le conseguenze in caso di inadempienza;

7. partecipano alla formazione delle RSU le organizzazioni firmatarie ed aderenti alla presente intesa;

8. l'indizione del passaggio dalle RSA alle RSU e l'indizione delle elezioni della RSU è monopolio delle Federazioni firmatarie del presente accordo;

9. RSU da rinnovare entro 6 mesi dalla scadenza e voto proporzionale;

10. il cambiamento di organizzazione sindacale da parte di un RSU ne determina la decadenza dalla carica e la nomina automatica del primo dei non eletti della lista originaria: legame con l'organizzazione e non con il voto;

11. i contratti territoriali e aziendali varranno solo per firmatari e aderenti;

12. possibilità di deroga al CCNL, tanto a livello aziendale quanto a livello territoriale;

13. dove non ci sono rappresentanze sindacali valgono le intese di secondo livello prese a livello territoriale, anche quelle in deroga al CCNL;

14. a livello aziendale hanno efficacia i contratti stipulati dalle RSA che rappresentano la maggioranza delle deleghe (solo dato associativo). Modalità di voto inespressa;

15. clausole di tregua sindacale da prevedere anche a livello territoriale ed aziendale.

Rete Camere Popolari del Lavoro