Libretto di autodifesa e controinformazione per i/le lavoratori/ici delle cooperative

Come compagni e compagne del CSA Vittoria riteniamo utile riproporre dopo anni la pubblicazione di questo piccolo e semplice manuale, frutto di un confronto con i lavoratori e le lavoratrici delle cooperative della logistica dell'area milanese,...

...data la permanente e attuale necessità di avere strumenti adatti a diffondere ancora di più la lotta, le conoscenze e le consapevolezze acquisite negli anni dagli addetti e addette di questo settore.

Il movimento autorganizzato di lotta, iniziato anche simbolicamente dalla vertenza vincente di Origgio del 2008, si è diffuso capillarmente e coinvolge oggi molti magazzini del nord, del centro e del sud Italia (da Piacenza ad Ancona, da Torino a Padova, da Brescia a Bologna, Roma, Napoli...) e ha dimostrato con forza che l’unica risposta possibile alla disgregazione e alla solitudine che vivono (e viviamo) i lavoratori è quella dell'unità e della solidarietà, al di là delle differenze contrattuali e territoriali.
Dovunque i lavoratori hanno preso coscienza, si sono organizzati e hanno dato vita, appoggiati dai sindacati di base Si Cobas e Adl Cobas e dei coordinamenti di sostegno alle lotte, a forme di resistenza attiva e picchetti per bloccare il flusso delle merci e impedire i licenziamenti, a volantinaggi davanti ai cancelli, sostenuto delle vertenze, organizzato manifestazioni e scioperi, lanciato campagne di solidarietà e boicottaggio, assemblee di confronto sulle singole vertenze e prospettive politiche più complessive; ottenendo anche significative vittorie.

Un movimento che ha saputo costruire una serie di scioperi nazionali per sostenere una piattaforma rivendicativa generale applicabile a prescindere dalla propria cooperativa di appartenenza e committenza e a far firmare un accordo migliorativo del CCNL in alcune multinazionali (Tnt, Dhl su tutte), o quantomeno a imporre l'applicazione corretta del CCNL; il quale, in definitiva, oltre ad aver imposto un miglioramento delle condizioni di lavoro e di salario, ha rotto con una condizione di schiavitù e assoluta precarietà dei lavoratori, riuscendo a riconquistare una dignità da troppo tempo calpestata.

Un movimento importante ed esemplare per la sua capacità conflittuale in un settore strategico per l’economia italiana: la delocalizzazione e la dismissione di una parte consistente del settore industriale a favore dei servizi e della grande distribuzione organizzata e  la diffusa pratica dell’esternalizzazione dei servizi attraverso appalti e subappalti, che abbassano il costo del lavoro, rende la logistica uno dei cardini dell’accumulazione di profitti per il capitalismo nazionale che però, in questi anni, non solo ha dovuto cedere in termini economici parte del loro profitto, ma anche i rapporti di forza nei magazzini, considerati da sempre immutabili, a favore dei lavoratori.
La competizione serrata tra committenti e la necessità di connettere i luoghi della produzione ai luoghi del consumo, richiede una sempre maggiore velocità del trasporto delle merci, con la conseguente riorganizzazione del lavoro nei magazzini: alcune aziende della logistica decidono di investire in un miglioramento tecnologico del magazzino, che invece di tradursi in un alleggerimento dei carichi di lavoro, il più delle volte produce “esuberi” di personale; altre scelgono invece di spremere fino in fondo i lavoratori aumentando i ritmi di lavoro, le ore lavorative (spesso non pagate o non considerate come straordinari), diminuendo le pause, i permessi e i giorni di ferie, rendendo i controlli sempre più asfissianti sulla produttività del lavoratore nonché di licenziare a proprio piacimento lavoratori “stanchi” o sindacalmente attivi, per assumere a costi ancora minori, grazie anche alle più recenti modifiche della legislazione (tra cui il jobs act) che rende i rapporti di lavoro sempre più flessibili e meno garantiti.

Queste dinamiche di precarizzazione sono subite in primo luogo dagli immigrati: la legislazione attuale li rende infatti i più ricattabili e vulnerabili di fronte al padrone, costringendoli spesso ad accettare qualsiasi condizione lavorativa, diventando prede appettibili per il sistema delle cooperative.
Le lotte nella logistica hanno smentito questa certezza dei padroni: i lavoratori dei diversi magazzini (come detto in maggioranza migranti) hanno alzato la testa e si sono riconosciuti come parte di un tutto, della stessa classe, non solo nella singola vertenza ma anche nella costruzione di un movimento esemplare per la capacità di incidere sugli interessi del padrone e sui suoi profitti, che si è posto come obiettivo il superamento della mera rivendicazione per portare alla luce le reali origini dello sfruttamento quotidiano subìto.

I facchini in lotta hanno squarciato quel velo di paura che copre la classe lavoratrice in Italia, sempre più povera, precaria e priva di coscienza della propria forza che, a testa bassa e disorganizzata, cerca di rimanere in piedi nonostante i ripetuti attacchi ai propri diritti, alla salute, alla possibilità di avere una casa, di studiare, di vivere secondo le proprie aspirazioni.
Una paura che non ha ceduto nemmeno di fronte alla criminalità mafiosa, molto diffusa nelle cooperative della logistica, fattore fondamentale del controllo dei lavoratori, attraverso minacce e aggressioni. Ma la violenza nei magazzini esiste anche senza una presenza mafiosa: alla Yoox le lavoratrici subivano continuamente ricatti sessuali e insulti razzisti ma con uno sciopero forte sono riuscite a fermare i capi reparto che agivano con un comportamento violento e sessista.
Nonostante le numerose vittorie conquistate, non sempre le vertenze si sono concluse positivamente: i padroni non sono stati a guardare, si sono organizzati anche con l'aiuto concreto dei numerosi nemici della classe operaia. Le istituzioni e le loro leggi, la polizia (mano militare dei padroni), gli organi di informazione, i partiti, i sindacati confederali (CGIL, CISL, UIL) spesso hanno fatto fronte comune per ostacolare i lavoratori, inducendo anche una lotta tra poveri, tra chi voleva alzare la testa e chi per paura di perdere il posto di lavoro diventava il burattino e l'arma del padrone, per creare divisioni tra i lavoratori. 

Divisioni che sono contro tutti i lavoratori, create ad arte per indebolire la lotta, per piegarne la determinazione e la volontà: perché la solidarietà e l’unità di classe fanno tremare il padrone, che in realtà non è così forte come vogliono farci credere ma sicuramente è in grado (e a i mezzi per farlo) di cercare di recuperare i margini di profitto e il comando sottratti con la lotta. Le diverse committenze si sono infatti riorganizzate dopo ogni battuta di arresto imposta al processo accumulativo affinando gli strumenti per recuperare margini di profitto: basti pensare al recente piano di TNT di eliminare gli appalti alle cooperative di facchinaggio “reinternalizzando” i lavoratori alle proprie dipendenze. Un successo anche questo del movimento? Purtroppo fino a un certo punto: la contrattazione di settore concede infatti ai padroni elementi e istituti di flessibilità tali da garantire loro comunque un recupero e nuove forme di controllo.

Le sconfitte (e le mosse padronali per recuperare il terreno perduto) ci hanno insegnato che ci sono ancora molte battaglie da affrontare e altri lavoratori da convincere, con un’organizzazione più salda in grado di rafforzare le posizioni conquistate, di creare coscienza di classe, di darsi una prospettiva collettiva perché i diritti conquistati sono sempre sotto attacco, e finché ci sarà un solo magazzino, un solo lavoratore sfruttato la battaglia non potrà concludersi.
La condizione della classe lavoratrice non è naturale e immutabile, da affrontare con spirito di adattamento e rassegnazione, così come vorrebbero governi e padroni, ma uno stato di cose imposte da un sistema economico basato sul profitto privato. La crisi in questi anni ha aiutato il capitale con i suoi governi, fortemente autoritari, a imporre lacrime e sangue ai lavoratori, chiedendo sacrifici, chiaramente non più temporanei o congiunturali.

Tra gli obiettivi dell'attuale organizzazione capitalistica del lavoro non solo ci sono l'eliminazione totale dei diritti e delle garanzie sui posti di lavoro, la restrizione delle tutele sociali, la cancellazione del diritto alla pensione ma anche la privatizzazione della scuola, della sanità, di tutti quei servizi che rispondono a bisogni primari (come la casa) delle persone e che quindi sono per forza di cose garanzie di alti profitti.
Per ottenere questo servono governi autoritari con un leader forte (come Renzi in Italia), forze di polizia sempre più brutali e libere di agire, proletarizzazione di sempre più ampi settori sociali per incrementare lo “esercito di riserva” (forza lavoro disperata a basso costo): la via per questo futuro passa anche attraverso le politiche di austerity imposte dall’Europa, sempre più orientata alla riduzione dei diritti in favore dei profitti per il capitalismo europeo e nazionale e dei loro interessi immediati.

La nostra unica alternativa è quindi quella di creare dei percorsi di autorganizzazione di tutti lavoratori che nascano anche da vertenzialità sul posto di lavoro per ritrovare una ricomposizione ed un’unità di classe che ci ridia forza e identità collettiva,
L’unica possibilità per i lavoratori è la lotta e la solidarietà di classe!!
Lavorare meno, lavorare tutti!
La lotta paga!

CONTROINFORMAZIONE E NORME DI AUTODIFESA

La legge che disciplina il lavoro dei soci di tutte le cooperative che hanno quale finalità (il cosiddetto scopo mutualistico) la prestazione delle attività lavorative da parte degli stessi soci, è la n. 142 del 2001, modificata dalla legge Biagi (D.lgs. 276/2003) e, in materia di contratto applicabile al rapporto di lavoro del socio, integrata da un decreto legge del 2007.
Lo scopo mutualistico può essere rappresentato da maggiori opportunità di lavoro, da migliori condizioni di mercato e, in generale, da una valorizzazione della propria attività lavorativa.

In realtà si è perso lo spirito originario della forma cooperativa che oggi ha tutt’altro scopo: assumere e far lavorare a costi sempre più bassi, risparmiando su salari e diritti e permettendo un controllo ferreo sulla forza lavoro impiegata.

Il rapporto di lavoro tra socio e cooperativa è di due tipi: il primo di tipo associativo,  il secondo di tipo subordinato oppure parasubordinato o autonomo disciplinato dalle norme di legge, dei contratti collettivi nazionali riferiti a ciascun tipo (in particolare, per i facchini, il ccnl trasporto merci e logistica) e dal regolamento interno della cooperativa.

RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto di tipo associativo nasce con l’adesione del socio alla cooperativa. La lettera di ammissione, o la successiva delibera dell’assemblea di ammissione, deve essere consegnata dalla cooperativa al socio ammesso.
Il socio ha doveri e diritti specifici.
Tra i doveri, quello fondamentale, è il versamento della quota sociale annuale che viene trattenuta direttamente in busta paga (con rateizzazione mensile) e che dovrà essere restituita al termine del rapporto.
Tra i diritti, invece, ricordiamo che il socio concorre alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali.
Infatti, ogni tre anni viene eletto il Consiglio di Amministrazione ed ogni socio può essere eletto e comunque partecipare (con il proprio voto) a far eleggere altri soci.
La cooperativa deve sempre comunicare (con lettera raccomandata o con affissione in bacheca) ad ogni singolo socio la data precisa dello svolgimento delle assemblee relative all’andamento dell’attività sociale e, in particolare, quelle – con cadenza annuale - di approvazione del bilancio per permettere a tutti di partecipare e di esprimere la propria opinione ed il proprio voto.
Ogni singolo socio può delegare (con delega scritta) un altro a partecipare e a votare alle assemblee.
E’ consigliabile comunque esercitare il proprio diritto direttamente senza delegare altri soci.
 
Sappiamo che in realtà non si ha pressoché potere decisionale all’interno delle assemblee degli organi sociali, perché spesso le decisioni e l’ordine del giorno è già deciso da chi amministra la cooperativa (se non addirittura da una sola persona) come di frequente non sono convocate assemblee. Ciò perché lo strumento della cooperativa in realtà è utilizzato esclusivamente per i notevoli vantaggi che offre al padrone in termini di risparmi sul costo del lavoro e di massimizzazione dei profitti.  
Però in un contesto di lotta o di vertenza anche questo può essere utilizzato come ulteriore strumento per contrastare i padroni o, quantomeno, per comprenderne con precisione le le intenzioni (soprattutto in caso di volontà di chiusura dell’attività, di cambi di appalto,…).

RAPPORTO DI LAVORO

Quando il socio, dopo la formale ammissione, presta la propria attività per la cooperativa instaura un vero e proprio rapporto di lavoro che può essere prestato in forma subordinata (a tempo determinato o indeterminato) o autonoma (anche con il contratto di associazione in partecipazione) o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale (in particolare, con i contratti a progetto) e di lavoro intermittente (il cosiddetto lavoro a chiamata).
Le regole relative al lavoro dei soci vengono definite da un Regolamento Interno che le cooperative hanno l’obbligo di redigere e di depositare presso la Direzione Territoriale del lavoro (DTL) territorialmente competente. La DTL, presso cui è depositato il Regolamento, può controllare, anche dietro richiesta dei soci lavoratori, la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l’effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento ed alla contrattazione collettiva.
Ogni socio lavoratore, all’atto dell’assunzione ha il diritto di richiedere il Regolamento della cooperativa che lo assume e quest’ultima è obbligata a consegnarlo.

Il Regolamento Interno deve contenere obbligatoriamente:

  1. il richiamo ai contratti collettivi applicabili ai soci dipendenti, in relazione al settore produttivo della cooperativa (per esempio, trasporti, commercio, pulizie,…);
  2. le modalità di svolgimento del lavoro (per esempio orario, ferie e le altre materie rimesse alle determinazioni del datore) e, per ogni mansione, il corrispondente tipo di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo);
  3. l’attribuzione all’assemblea dei soci del potere di deliberare il piano di crisi.

Dal rapporto di lavoro derivano diritti e doveri legati allo specifico contratto di lavoro stipulato con la cooperativa:

LAVORO SUBORDINATO

All’atto dell’assunzione con contratto di lavoro subordinato, la cooperativa deve fare firmare e poi consegnare al socio lavoratore la lettera di assunzione.

La lettera di assunzione deve contenere obbligatoriamente:

  1. il CCNL di riferimento come riportato nel Regolamento interno summenzionato;
  2. il livello di assunzione e la relativa retribuzione lorda (comprensiva quindi dei contributi INPS e INAIL e delle tasse);
  3. le mansioni che dovranno essere svolte;
  4. il luogo di svolgimento della propria prestazione lavorativa;
  5. l’orario di lavoro complessivo e, in particolare, deve essere specificato se sarà a tempo pieno o a part time (in questo caso devono essere specificate con precisione il numero totale delle ore da svolgere, quantomeno in ragione della settimana);
  6. il valore della quota sociale e di quella di iscrizione.

E’ importante sapere che la propria retribuzione non potrà essere inferiore rispetto ai minimi contrattuali stabiliti dai contratti collettivi nazionali del settore (o delle categorie affini) applicati in base a ciò che stabilisce il Regolamento Interno della cooperativa.
Ciò tendenzialmente non solo per la retribuzione corrispondente ad ogni livello, ma anche per il trattamento "complessivo": comprese le voci per lo straordinario, per il lavoro prestato durante i giorni di festività, nelle ore notturne o la domenica, e le retribuzioni differite (13ma e 14ma mensilità). Il Regolamento potrà però derogare alle relative norme contrattuali collettive spesso prevedendo riduzioni delle retribuzioni (anche al di sotto dei limiti previsti dal ccnl) o mancati pagamenti delle mensilità aggiuntive (per esempio 13ma e 14ma mensilità) al verificarsi di supposte crisi aziendali. In questo caso potrà addirittura prevedere la sospensione totale e parziale della prestazione lavorativa. E' evidente come questo non possa essere frutto di una decisione unilaterale della cooperativa (deve essere sottoscritto quindi un accordo sindacale specifico sul punto...ma sappiamo il ruolo complice di CGIL, CISL e UIL che non frappongono mai ostacoli alle decisioni padronali) e, soprattutto, come la crisi aziendale sia di frequente utilizzata artatamente per “punire” con sospensioni dal lavoro (senza procedimento disciplinare) o riduzioni dell'orario per i lavoratori che lottano. Tale illegittima condotta padronale non deve spaventare!

Il Regolamento Interno disciplina anche i permessi per riduzione orario di lavoro, la distribuzione dell'orario di lavoro ivi compresa l'articolazione settimanale dello stesso e la flessibilità oraria..

ATTENZIONE: l'ultimo rinnovo del ccnl del settore trasporti e logistica ha introdotto per i facchini soci di cooperative, per evitare di pagare le maggiorazioni dovute per lavoro straordinario, dei meccanismi di compensazione e di accantonamento ore: qualora infatti dall'andamento delle prestazioni derivi che in una settimana venga superato l'orario di 39 ore e che in un'altra esso non venga raggiunto, non si darà luogo a compensi aggiuntivi per le ore in più prestate nella prima settimana. Le prestazioni effettuate oltre il limite mensile, calcolando 39 ore settimanali per il numero di settimane del mese, e quelle oltre le 11 ore giornaliere saranno invece retribuite con le maggiorazioni contrattuali. Padroni e sindacati complici hanno anche previsto un “orario normale” calcolato sulla durata media delle prestazioni in un periodo di 3 mesi con accantonamento delle eventuali ore eccedenti tale orario da recuperare in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi!

Se nel medesimo settore sono presenti più contratti collettivi sottoscritti da diversi sindacati, deve essere applicato quello stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria (in definitiva quello sottoscritto da CGIL, CISL e UIL): è possibile, in caso fosse applicato un altro contratto collettivo deteriore (per esempio nella logistica il ccnl UNCI) ricorrere al Giudice del Lavoro per l'applicazione del primo contratto con le relative differenze sulle retribuzioni inferiori percepite. 

ATTENZIONE: per chi è assunto da cooperative che applicano il CCNL trasporti e che sono sorte prima del 27/06/2002, gli istituti contrattuali (13ma e 14ma mensilità) verranno versate secondo il principio della gradualità (cioè in percentuale per ogni anno con decorrenza 2003 sino al raggiungimento del 100%). Attualmente, in sede giudiziaria, questo sistema di pagamento di parte delle retribuzioni dei facchini inferiore a un salario ordinario deciso dai sindacati confederali in accordo con i padroni è stato dichiarato illegittimo. Il socio lavoratore ha infatti diritto al pagamento degli istituti contrattuali al 100% calcolati in virtù del divisore orario contrattuale di 168 ore mensili, superando così anche il cosiddetto “minimo conglobato” ovvero l'inserimento degli istituti (13ma e 14ma mensilità, festività, ex festività, ROL e tfr) nella paga base con relativo pagamento in virtù delle sole ore di lavoro effettuate.
Mentre per chi è assunto da cooperative che applicano altri contratti collettivi (per esempio pulizie, commercio, ecc…), o da cooperative che applicano il CCNL dei trasporti e sono nate dopo il 27/07/2002, gli istituti contrattuali saranno versati al 100% della misura prevista dagli stessi contratti collettivi di settore.

Il socio lavoratore ha diritto al versamento dei contributi pensionistici ed assistenziali (per la copertura della malattia e del periodo di infortunio) in misura piena e può richiedere ed aver diritto a tutte le misure di sostegno al reddito, tra cui gli assegni familiari per i propri figli e le altre persone a carico.
Al socio lavoratore dovranno essere applicate le regole previste dal contratto collettivo nazionale di riferimento in materia di malattia, infortunio, maternità e ferie.

ATTENZIONE: frequente l'elusione da parte di molte cooperative dell'integrazione aziendale dovuta al lavoratore in malattia o infortunio a quanto versato da INPS e INAIL (rispettivamente il 50% esclusi i primi tre giorni e 60%), ciò in virtù delle norme del DPR 602/1970 che disciplinava gli aspetti previdenziali e assistenziali dei soci-lavoratori. Con le lotte i lavoratori organizzati sono riusciti a imporre il versamento completo di quanto loro spettante in numerosi magazzini!

Al rapporto di lavoro di un socio lavoratore subordinato si applica interamente lo Statuto dei Lavoratori che disciplina i diritti sindacali dei singoli lavoratori (compreso il diritto di sciopero) e l’esercizio dell’attività sindacale dei sindacati (p.e. l’indizione di assemblee sindacali), ad esclusione dell’art. 18 (cioè l’articolo che prevede la reintegrazione in caso di licenziamento riconosciuto come illegittimo).
Infatti, in caso di cessazione del rapporto associativo (quindi di perdita della qualità di socio a seguito di esclusione o dimissioni) cessa anche il rapporto di lavoro: il socio escluso senza giusta causa o giustificato motivo può chiedere di essere riammesso nel posto di lavoro precedentemente occupato e un risarcimento del danno calcolato in base alla propria retribuzione per le mensilità perse.

Per giusta causa di licenziamento si intende un evento che non consenta la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto: per esempio, il furto in azienda, la ripetuta disobbedienza, il danneggiamento volontario di macchinari, la prolungata assenza ingiustificata, ecc... Nel caso di licenziamento per giusta causa non è necessario il rispetto del termine di preavviso previsto dal contratto collettivo di riferimento.
Al periodo di preavviso lavorato, dovuto in caso di licenziamento o di dimissioni del socio lavoratore, si può rinunciare con il pagamento della relativa indennità: in caso di licenziamento, la cooperativa dovrà pagarla al lavoratore, in caso di dimissioni sarà la cooperativa che potrà trattenerlo (di solito sull’importo dovuto con l’ultima busta paga).

Il giustificato motivo può essere soggettivo se è determinato da comportamenti del lavoratore che violano gravemente gli obblighi contrattuali (per esempio, nel caso di scarso rendimento del lavoratore) e oggettivo se è determinato, invece, da ragioni riconducibili all’attività produttiva della cooperativa, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (per esempio, l’ipotesi di riduzione dell’attività esercitata). In questa ipotesi, spetta il preavviso.

ATTENZIONE: il licenziamento e l’esclusione devono essere sempre scritti. In caso di licenziamento o di esclusione dal rapporto sociale si hanno 60 giorni per promuovere la causa di impugnazione dei provvedimenti di recesso avanti il Tribunale competente.

Per i comportamenti meno gravi si applica, invece, la disciplina che lo Statuto dei Lavoratori prevede per il procedimento disciplinare e per l’eventuale sanzione (ammonizione scritta, multa sino ad un massimo di 4 ore e/o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo 10 giorni).
Il socio lavoratore dovrà quindi ricevere una contestazione scritta del proprio comportamento ritenuto negligente (previsto da un elenco contenuto nel Regolamento Interno e comunque nel CCNL di settore) con l’avviso scritto di poter fornire le proprie giustificazioni entro 5 giorni (o 10 giorni per il ccnl trasporto e logistica) dalla contestazione stessa.
Il socio potrà difendersi con lettera scritta o essere sentito oralmente con l’assistenza di un proprio rappresentante sindacale.
Il Regolamento Interno potrebbe disciplinare anche doveri e provvedimenti disciplinari relativamente all'andamento del rapporto associativo.

ATTENZIONE: è possibile che, nel corso degli anni, nel medesimo appalto (per esempio, alla TNT o alla SDA) subentrino altre cooperative rispetto a quella originaria di cui si è soci. In questi casi è frequente che vi sia solo un formale cambio di nome della cooperativa quando in realtà la gestione (presidente, responsabili, capi…) rimane la stessa.
In questi casi, un consiglio è quello di non firmare mai le lettere di dimissioni che eventualmente le vecchie cooperative intendano presentarvi, bensì di organizzarsi sindacalmente per evitare rinunce (a retribuzioni che vi devono, al tfr, ai contributi, ecc…) e per essere tutelati anche nei confronti della cooperativa subentrante.
Ricorda che nel settore trasporto e logistica il ccnl non prevede un obbligo di mantenere il medesimo organico ma solo un impegno di questa, nel rispetto dell’autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni di appalto e a fronte di obiettive necessità operative e produttive dell’impresa subentrante, a dare preferenza, a parità di condizioni, ai lavoratori della gestione uscente.

Il socio-lavoratore può essere assunto, al pari di un lavoratore “ordinario”, con contratto di lavoro a tempo determinato: con il cosiddetto Jobs Act (L.n. 78/2014) del Governo Renzi e Poletti è stato eliminato totalmente l'obbligo di indicare le ragioni precise (organizzative, sostitutive o produttive) della temporalità del rapporto di lavoro garantendo così al padronato mano libera nel precarizzare. E' consentita l'apposizione di un termine di durata non superiore a 36 mesi con possibilità di cinque proroghe nel medesimo periodo per lo svolgimento di qualsiasi tipo di mansione. Il contratto a termine deve avere forma scritta ed essere sottoscritto tra le parti prima o contestualmente l'inizio della prestazione lavorativa. La percentuale di lavoratori a termine, di norma, non dovrà superare il 20% del totale della forza lavoro impiegata: limite che potrà essere comunque aggirato dalla contrattazione collettiva.

SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

Al rapporto di lavoro del socio lavoratore si applicano tutte le leggi in materia di igiene e sicurezza del lavoro (disciplinate dal D.Lgs. 81/2008). Questi i principi generali:
Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore (p.e. fornire scarpe antinfortunistiche, caschi di protezione, ecc…) e a nominare un medico competente per il primo soccorso.
Il datore di lavoro è obbligato, all’atto dell’assunzione, ad informare ogni lavoratore dei rischi connessi alla produzione e alla specifica mansione da svolgere, ai pericoli connessi all’eventuale uso di sostanze nocive o cancerogene, alle misure di prevenzione adottate, alle procedure di pronto soccorso.
Il socio ha diritto quindi a conoscere il testo delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e le istruzioni relative all’utilizzo delle attrezzature e dei macchinari (nonché di eventuali modifiche successive) che dovrà impiegare nello svolgimento delle proprie mansioni.
Ogni socio ha altresì diritto ad una formazione adeguata (addestramento all’utilizzo corretto delle macchine, conoscenza sui rischi per operare in sicurezza) in relazione alle mansioni ed ai compiti da svolgere. Questa deve essere garantita a tutti i lavoratori in orario di lavoro e a totale carico del datore di lavoro, senza costi per il datore di lavoro.
In ogni azienda i lavoratori hanno diritto di eleggere un proprio rappresentante (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) per verificare, per conto di tutti, lo stato di attuazione delle misure di sicurezza e di prevenzione realizzate dal datore di lavoro.

LAVORO AUTONOMO

E’ raro che un socio di una cooperativa venga chiamato a prestare la propria attività lavorativa in forma diversa da quella subordinata.
Ultimamente, però, alcune cooperative utilizzano il contratto di associazione in partecipazione con il quale attribuiscono ad un lavoratore (detto “associato”), a fronte della propria prestazione di lavoro, una partecipazione agli utili dell’impresa.

I lavoratori associati non sono lavoratori subordinati e, come tali, non possono essere sottoposti, in via di principio, al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che, però, può emanare, nei loro confronti, semplici direttive di carattere generale e coordinarne l’attività di lavoro.

L’associazione in partecipazione è spesso utilizzata per risparmiare sugli oneri contributivi e sulle tutele per i licenziamenti illegittimi.

Per la retribuzione dei soci lavoratori in forma autonoma, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, si deve fare riferimento ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo da professionisti (per esempio, commercialisti, ecc…).

I lavoratori autonomi non hanno diritto a:

Si applicano anche a questi le disposizioni dello Statuto dei Lavoratori relative a: libertà di esprimere le proprie opinioni, divieto di indagine sulle opinioni dei lavoratori, diritto di associazione e attività sindacale, divieto di atti discriminatori nei loro confronti se iscritti al sindacato.
Anche ai soci che prestano la propria attività lavorativa in forma autonoma si applicano comunque le disposizioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro viste in precedenza.

LAVORO PARASUBORDINATO

Ad un socio lavoratore che non venga assunto con contratto di lavoro subordinato potrà essere fatto sottoscrivere dalla cooperativa cui aderisce un contratto di lavoro a progetto (che sostituisce la precedente collaborazione coordinata e continuativa ed è disciplinato dalla legge Biagi). Anche questa, come la precedente, è un’ipotesi molto rara.

Il contratto di lavoro a progetto è caratterizzato dal fatto di:

In teoria, quindi, il lavoratore a progetto dovrebbe poter decidere autonomamente quando recarsi al lavoro, dovrebbe utilizzare mezzi e utensili propri (e non forniti dalla cooperativa o dal committente) e non dovrebbe ricevere ordini e direttive né essere sottoposto al potere disciplinare dei rappresentanti della cooperativa.

Di frequente però il contratto a progetto viene utilizzato al posto di un’assunzione quale lavoratore subordinato perché più precaria (è comunque un contratto a termine e non si applicano le tutele contro i licenziamenti) e meno onerosa per il padrone (per esempio non è previsto il tfr né l’indennità di malattia, i contributi vengono versati in misura inferiore, ecc…).

ATTENZIONE: Il lavoratore, con una vertenza, potrà chiedere ove sussistano i presupposti della subordinazione che il proprio rapporto di lavoro sia qualificato come subordinato a tempo indeterminato.

Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve indicare, a fini della prova, i seguenti elementi:

Il contratto termina quando il progetto, il programma o la fase vengono realizzati. Il recesso anticipato può avvenire per giusta causa o in base alle modalità previste dalle parti nel contratto individuale.
Il compenso del socio lavoratore a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del contratto.
La malattia e l’infortunio del lavoratore comportano solo la sospensione del rapporto che comunque cessa alla scadenza indicata nel contratto o alla fine del progetto, programma o fase di lavoro.
Il committente può comunque recedere se la sospensione del rapporto si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto (quando determinata) ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile.
La gravidanza comporta la sospensione del rapporto e la proroga dello stesso per 180 giorni.
Anche ai soci che prestano la propria attività lavorativa in forma parasubordinata si applicano comunque le disposizioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro viste in precedenza.

Quelle che abbiamo descritto sono le norme che dovrebbero disciplinare le diverse tipologie di contratto (subordinato, autonomo, a progetto, associazione in partecipazione,…) applicabili ad un socio lavoratore.
E’ comunque da dire che il contratto più diffuso è pur sempre quello di natura subordinata.
Proponiamo, quindi, un riassunto per punti di quanto detto sul contratto di assunzione a tempo indeterminato:

  1. la cooperativa deve sempre consegnare la domanda di ammissione a socio e la lettera di assunzione;
  2. la lettera di assunzione deve contenere: il CCNL applicato al rapporto; il livello assegnato e la retribuzione lorda; l'eventuale termine apposto al contratto; le mansioni da svolgere; il luogo di svolgimento del lavoro; l’orario di lavoro settimanale; l’entità della quota di iscrizione e/o di adesione;
  3. ricordati di chiedere sempre copia del Regolamento Interno;
  4. partecipa sempre alle assemblee quando vieni convocato, senza delegare nessuno dei tuoi colleghi;
  5. non firmare mai nulla in bianco, leggi sempre bene quello che ti propongono di sottoscrivere. In particolare non firmare mai dimissioni in occasione di eventuali cambi di appalto, confrontati sempre con il tuo sindacato;
  6. non firmare mai la busta paga se non ti viene dato correttamente quanto segnato o se la retribuzione non è corretta in base alle ore che hai effettivamente lavorato nel mese;
  7. in caso di licenziamento o di esclusione da rapporto sociale ricordati che devi impugnare l’atto di recesso entro 60 giorni dal ricevimento o dalla consegna della lettera.

CONCLUSIONI

Nelle pagine che precedono abbiamo cercato di descrivere le principali norme di legge e dei contratti collettivi che disciplinano, in tutti i suoi aspetti, il rapporto di lavoro di un socio lavoratore di una cooperativa.
Ma siamo coscienti che, sebbene sia fondamentale una corretta informazione su quelli che sono i propri diritti minimi, ciò non sia sufficiente per migliorare la propria condizione di lavoro.

Nella realtà le relative norme di tutela non vengono rispettate, i pochi diritti previsti vengono quotidianamente calpestati e comunque non sono sufficienti a garantirci una vita dignitosa. Spesso anche rivolgersi ai Tribunali del Lavoro non è sufficiente se non addirittura inutile.
E’ per questi motivi che riteniamo la lotta e l’autorganizzazione tra lavoratori, accomunati da condizioni simili (anche se formalmente alle dipendenze di diverse cooperative), risposte possibili e praticabili per cercare di riappropriarci di ciò che ci viene sottratto in termini di diritti, salario e sicurezza.

Tanto è stato fatto e molti gli obiettivi e i miglioramenti delle condizioni salariali e normative raggiunti con le coraggiose e dure lotte in questi anni.
Da tale consapevolezza nasce lo sforzo di scrivere questo libretto di autodifesa che, ripetiamo, ha come finalità principale l’essere strumento per far crescere, nei singoli posti di lavoro, la coscienza dei propri diritti e, conseguentemente, vertenze e lotte per ritrovare un’unità che ci ridia forza e identità collettiva.

Pensiamo che ognuno di noi debba diffonderlo e discuterlo con i colleghi per far sì che ogni lavoratore sia motore di vertenze nei confronti dei propri padroni – siano questi le cooperative in cui siamo assunti o le società committenti presso cui lavoriamo.

Le  compagne e i compagni del C.S.A. Vittoria

da: csavittoria.org

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